Descrizione
Ai soli fini dell’individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le seguenti definizioni:
a)
candidato Perito agrario: il candidato in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Agrario conseguito presso un Istituto Tecnico Agrario statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore “Tecnologico”, indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E, F, G ed H della presente Ordinanza;
b)
candidato Perito agrario laureato: il candidato in possesso di:
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diploma universitario triennale di cui all’articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall’articolo 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente Ordinanza;
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laurea di cui alle classi indicate dall’articolo 55, comma 2, del D.P.R. n. 328/2001 e riportate nella Tabella D, allegata alla presente Ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all’articolo 55, comma 1 del citato D.P.R., svolto anche secondo le modalità indicate dall’articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
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ai sensi del parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale in data 15 marzo 2017, lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate nella Tabella E, allegata alla presente Ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell’ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 luglio 2009.
3.
La sessione d’esame – da svolgersi secondo il programma riportato nell’Allegato B alla presente Ordinanza - è unica per tutti i candidati di cui al precedente comma.
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